Art. 3.

      1. Il Ministro dell'interno informa le Camere, con una apposita relazione semestrale scritta, sul numero delle intercettazioni preventive previste dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

 

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penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché di quelle previste dall'articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, provvedendo, altresì, alla loro classificazione secondo le categorie determinate dallo stesso Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della giustizia, in conformità alle categorie previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale ed effettuate ai sensi delle disposizioni di cui al citato articolo 25-ter del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992.